L' agente immobiliare è un mediatore specializzato nella conclusione di affari aventi per oggetto lo scambio di beni immobili o aziende.

Rispetto ad altre categorie di mediazione, la mediazione immobiliare (forse la più nota) si distingue per essere rivolta principalmente a clientela privata non professionale (che non agisce cioè in ragione di professione o in esercizio di attività di impresa) e per riguardare, in una quota tuttora maggioritaria, lo scambio in compravendita o in locazione (o in altri modi) di abitazioniusate; nella compravendita, è tuttora prevalente lo scambio di abitazioni principali ("prima casa"), cioè quelle nelle quali una delle parti aveva fissato o desidera fissare la sua residenza.

Gli unici riferimenti normativi che interessano la professione sono gli artt. da 1754 a 1759 del codice civile.


Requisiti per l'esercizio della professione 

Come per tutti i mediatori, l'esercizio di questa attività è subordinato all'iscrizione al Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione tenuto presso ciascuna camera di commercio ed è regolamentato dalla legge n. 39 del 1989 e successive integrazioni e modifiche. La legge ha soppresso la precedente suddivisione in "Ruolo ordinario" e "Ruolo speciale", imponendo l'obbligo di iscrizione al ruolo unificato (ma diviso in quattro sezioni) anche per l'esercizio di attività occasionale di mediazione, ed ha inoltre sancito l'incompatibilità dell'esercizio della mediazione con altre professioni. Sono in via di nuovo rilascio, da parte di soltanto alcune camere di commercio, ed esclusivamente per iniziativa delle stesse, senza cioè obbligo normativo, dei tesserini personali di identificazione, già un tempo in uso limitatamente agli agenti del ruolo speciale per la precedente normativa risalente al 1958.

Il secondo decreto Bersani ha semplificato le pratiche per l'iscrizione degli intermediari (commerciali, immobiliari, creditizi, etc.) alle Camere di Commercio. È sufficiente una dichiarazione di inizio attività, corredata da autocertificazioni e dalle certificazioni che attestano il possesso dei requisiti morali e professionali, dove sono previsti per legge.

Il Decreto Lgs. n. 2272 del 2007 abroga l'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, che istituiva l'Albo degli Intermediari Mobiliari ed è stato approvato dalla Camera il 13 giugno 2007. Per esercitare l'attività di mediazione il D.lgs 2272/2007 prevede l'obbligo di una dichiarazione di inizio di attivita` , ai sensi della normativa vigente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente. Tale progetto di legge è stato inviato al Senato prendendo il n. 1644

 

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